La Corte di Cassazione è tornata recentemente a pronunciarsi sul dibattuto tema del mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, così confermando il cambio di rotta rispetto alle precedenti pronunce di legittimità caratterizzate da scelte decisamente più assistenzialiste.
La circostanza relativa al fatto di non aver trovato un’occupazione adeguata al percorso di studi intrapreso o in linea con le proprie ambizioni di vita, smette di essere un’ancora di salvezza per il giovane adulto, che deve comunque impegnarsi a raggiungere l’indipendenza economica e la piena autosufficienza, conquistando quella maturità e responsabilità sociale che la crescita individuale inevitabilmente comporta e di cui la collettività ha costante bisogno.
Con l’ordinanza n. 29779 del 29 dicembre 2020 la Corte di Cassazione, richiamando una propria recente pronuncia, ha confermato il principio per il quale “il figlio divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri – con conseguente onere probatorio a suo carico – di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso, ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Sez. 1, Ordinanza n.17183 del 14/08/2020).
A tal proposito, risulta dunque evidente come l’attuale contesto socio-economico, caratterizzato dalla grave crisi del mercato del lavoro, abbia fortemente influenzato l’indirizzo assunto dalla Suprema Corte, dando nuovo e maggiore rilievo al dovere di autoresponsabilità in capo al figlio maggiorenne, che è chiamato a contemperare le proprie ambizioni di lavoro alla luce delle ridimensionate opportunità occupazionali, in tal modo scoraggiando quella prassi parassitaria che sviliva e svuotava la natura stessa del diritto al mantenimento.
In particolare, tale diritto-dovere nasce con una funzione prettamente educativa, che non può tollerare atteggiamenti assistenzialistici incondizionati, rappresentando lo strumento centrale che il genitore possiede per assicurare al figlio la crescita personale e il raggiungimento dell’autosufficienza economica, così come garantito dall’art. 30, comma 1 della Costituzione, a norma del quale: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.
Per tali ragioni ed in linea con l’ormai costante orientamento della più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può quindi affermare, che l’interesse del giovane a realizzare le proprie ambizioni e raggiungere i propri obbiettivi, trova un fondamentale e necessario limite nel principio di autoresponsabilità, che rappresenta la moderna cifra di lettura del tema del mantenimento del figlio maggiorenne alla luce della mutata e complessa realtà economica nazionale.
A cura della Dott.ssa Silvia Gismondi