Dopo lunga discussione in sede di Consiglio dei Ministri, è stato emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, rubricato “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che entrerà in vigore su tutto il territorio della Repubblica da oggi, lunedì 26 aprile.
Si tratta della nuova normativa finalizzata alla progressiva eliminazione delle restrizioni, che da un anno a questa parte si sono rese necessarie per il contrasto ed il contenimento del contagio da virus SARS-CoV-2. Un allentamento delle misure sinora in vigore, strettamente subordinato all’andamento discendente della curva dei contagi, nonché alla crescita (esponenziale, si auspica) della popolazione immunizzata.
Riconfermate le basilari misure precauzionali in essere, quali l’utilizzo della mascherina, il lavaggio frequente delle mani (anche e preferibilmente con soluzioni igienizzanti e/o alcoliche) ed il mantenimento della distanza interpersonale, di seguito si elencano le principali disposizioni.
In primis, viene prorogato sino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza connesso all’emergenza sanitaria, alla luce delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, che ha ritenuto ancora esistenti le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.
Viene poi ripristinata la cosiddetta “zona gialla”, che torna ad essere sottoposta alle misure già previste dalle precedenti disposizioni normative, nonché dalle novità introdotte dal decreto medesimo.
Da oggi, infatti ritornano ad essere consentiti gli spostamenti fra le diverse Regioni in zona gialla e zona bianca e, all’interno dei medesimi territori, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel numero di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione, pur nel rispetto dell’obbligo del coprifuoco alle ore 22 alle ore 5.
Fino alla fine dell’anno scolastico, viene assicurato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche: dai servizi educativi per l’infanzia, alla scuola secondaria di primo grado, nella misura di almeno 70 % sino al 100 % nelle regioni gialle e bianche.
Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, deve essere garantita la presenza per almeno il 50 per cento. Qualora vi siano le condizioni atte all’applicazione delle misure più restrittive della zona rossa, l’attività didattica e scolastica dev’essere garantita fino ad un massimo del 75 per cento.
Con riguardo alle attività di ristorazione, fra le novità introdotte, dal 26 aprile è consentito il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto a pranzo ed a cena.
Ripartono gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o in spazi anche all’aperto, purché svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati, rigido rispetto della distanza interpersonale e capienza non superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.
Medesime disposizioni vengono dettate anche per gli eventi e per le competizioni di livello agonistico, riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paraolimpico, riguardanti gli spot individuali e di squadra, seppur con un limite del 25 % della massima capienza autorizzata.
Dal 26 aprile, è ammesso lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, mentre per la riapertura delle piscine e delle palestre, dovrà attendersi rispettivamente il 15 maggio e 01 giugno.
Seppur con qualche settimana di differimento, è consentita l’attività fieristica in presenza (dal 15 giugno), dei convegni e dei congressi, nonché le attività dei centri termali, dei parchi tematici e di divertimento (dal 01 luglio).
Il predetto decreto legge prevede poi un’innovazione, frutto di cooperazione ed intesa anche a livello europeo, che costituisce un cauto passo in avanti verso il ritorno all’auspicata normalità.
All’articolo 9 del testo normativo, viene infatti introdotta la cosiddetta “certificazione verde COVID-19”: una sorta di pass certificativo, che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione (in questo con una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale e dalla guarigione e cessazione dell’isolamento domiciliare) o comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al COVID-19 (con validità, questa volta, di 48 ore).
Valide anche quelle rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nel territorio dell’UE, tali certificazioni, in ambito nazionale, consentono gli spostamenti fra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o rossa e trovano applicazione delle stesse fino all’entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni equivalenti, operanti all’interno dello spazio Schengen.
L’Italia si prepara ad affrontare un nuovo, complicato momento storico, esigendo cautela e responsabilità da parte di ogni cittadino.
Solo in questo modo, come più volte ribadito anche dal Ministro della Salute, il Paese, in sicurezza, potrà ricominciare presto una corsa verso una totale ripresa economica e sociale.

Articolo redatto dalla Dott.ssa Maria Chiara Mirabelli

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